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L’importanza della responsabilità civile automobilistica

da | Apr 20, 2017 | Internet e la legge | 0 commenti

di Elisa Bortolazzi*

La legge numero 990 del 1969 spesso è guardata con sfavore dal proprietario di un veicolo circolante su pubbliche vie ovvero di un natante che naviga in acque non private perché obbliga il primo a stipulare una polizza assicurativa in materia di responsabilità civile automobilistica. Oggi, purtroppo, a causa della crisi economica spesso il contratto assicurativo viene considerato un qualcosa di superfluo perché molti automobilisti confidano ciecamente nelle proprie abilità da automobilista modello e, di conseguenza, ritengono inutile sottoscrivere una polizza assicurativa. Tale assunto è da ritenersi scorretto sotto un duplice profilo: anche il conducente più esperto può sbagliare, nonostante il rispetto letterale del Codice della Strada, perché nell’ambito della circolazione stradale vige il principio temperato di precauzione; inoltre non va dimenticato che la polizza assicurativa svolge anche una funzione solidaristica. Se colui che cagiona un sinistro stradale dovesse risarcire col proprio patrimonio l’entità dei danni provocati, ciò sarebbe impossibile perché la ricchezza della persona fisica, solitamente, è nettamente inferiore rispetto ai costi derivanti dalla verificazione dell’evento lesivo; da tale premessa si deduce l’importanza del lavoro dell’attuario il quale suddivide i rischi inerenti alla circolazione stradale in categorie e, cosi facendo, li spalma su tutti i soggetti appartenenti a quella determinata classe. Il risultato dell’operazione è duplice: l’importo del premio che l’assicurato deve elargire all’impresa assicuratrice è nettamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe corrispondere alla vittima del sinistro stradale in relazione all’entità dei danni procuratogli; inoltre permette il meccanismo del cosiddetto ciclo invertito che consente alle imprese assicuratrici di essere maggiormente solvibili rispetto ad un “normale” creditore. In conclusione di questa breve introduzione si può dedurre come il contratto di assicurazione possa essere considerato un negozio giuridico appartenente al novero dei rapporti sinallagmatici e non rientrante in quelli aleatori  perché indipendentemente dal verificarsi o meno del sinistro stradale, a fronte del versamento del premio da parte dell’assicurato, l’impresa assicuratrice è gravata dal rischio di indennizzare l’eventuale e futura vittima del sinistro stradale; tale fenomeno in termini giuridici viene definito: manlevazione del rischio.

Il futuro contraente che desidera sottoscrivere una polizza assicurativa automobilistica, deve fornire ogni informazione atta a permettere alla compagnia assicurativa di profilare esattamente la situazione di rischio ed ogni precisazione deve essere fornita senza dolo o colpa grave; deve pagare il premio assicurativo: nel caso di primo versamento: se il contraente debole non paga entro le 24 del giorno di scadenza, l’assicurazione è sospesa sino alle 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento; se si tratta di pagamenti successivi al primo, la copertura assicurativa perdura per ulteriori quindici giorni a tutela del terzo vittima di un ipotetico sinistro stradale. Il futuro assicurato ha non solo doveri ma anche diritti: siccome è considerato contraente debole, ai sensi degli articoli 1341 e 1342  del Codice Civile, l’assicuratore deve far firmare singolarmente le clausole  quando queste aggravano in maniera evidente lo squilibrio tra le parti contrattuali; deve porre in evidenza mediante un carattere differenti le postille che non appartengono al formulario standard ma sono state predisposte tenendo conto della circostanza concreta; il contratto di assicurazione non è soggetto a proroga tacita: allo spirare della validità l’assicurato può recarsi presso un’altra compagnia assicurativa senza dover motivare la propria scelta e addirittura, nella maggioranza dei casi, senza preavviso.  

Elemento essenziale della polizza assicurativa è il massimale: l’ammontare entro il quale la compagnia d’assicurazione risarcisce, il cui superamento “chiama in causa” il patrimonio del danneggiante.  Spesso nei contratti vengono inserite clausole con l’obiettivo di distogliere il guidatore dal commettere illeciti stradali, tra le quali si possono annoverare: lo scoperto e la franchigia. Il primo si concretizza in una percentuale di danno, previamente individuata, che rimane sempre comunque a carico del cliente, la seconda, invece, è una cifra fissa di danno che rimane in  capo all’assicurato.

In conclusione il pagamento del premio assicurativo non è da intendere quale onere inutile, ma come una forma di tutela molteplice: l’assicurato ha la garanzia che pagato il premio, se commetterà un sinistro, non vedrà diminuire, salvo il superamento del limite del massimale, il proprio patrimonio; mentre per quanto concerne il terzo vittima del sinistro stradale ha la certezza che il suo debito originante dal fatto illecito, verrà risarcito da un creditore solido.

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