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Internet – La rete è amica e nemica, ecco a cosa bisogna stare attenti

da | Nov 18, 2016 | Rubriche | 0 commenti

INTERNET

di Elisa Bortolazzi

La generazione cosiddetta dei “nativi digitali” spesso utilizza Internet in maniera così naturale che non si rende conto né dei benefici né delle insidie e dei pericoli che il mondo digitale nasconde.

Esempi banalissimi: si vuole creare un account di posta elettronica, forniamo i dati mano a mano che il sito ce li domanda ed alla fine del processo, siamo soddisfatti perché abbiamo creato l’indirizzo di posta elettronica gratuitamente. Ma dal punto di vista giuridico, proprio a zero  spese non è: in cambio dell’account di posta elettronica abbiamo fornito i nostri dati, i quali possono essere utilizzati dal fornitore stesso del servizio oppure, da quest’ultimo, ceduti a terzi a seconda di ciò che è scritto nell’informativa privacy. Questo utilizzo e questo cedimento costituiscono un profitto per l’azienda che fornisce il servizio di mail.

Quando pubblichiamo dati su un social come Facebook, a volte si dimentica che quest’ultimo tanto così riservato non è. E’ come se divulgassimo le nostre opinioni in un luogo pubblico quale potrebbe essere una piazza; ragion per cui quando ci si accinge a divulgare una notizia mediante social media occorrerebbe tener presente che la platea che raggiungerà la nostra notizia sarà molto più vasta di quella che, normalmente, abbiamo in mente noi.  Altra cosa da tener a mente è che quello che un utente pubblica oggi in maniera diretta oppure in maniera indiretta (se viene “taggato”) potrebbe in futuro ritorcersi contro. Uno dei casi tipo può essere il seguente: si invia il curriculum ad un azienda, la quale per farsi un idea ” maggiormente completa” sull’aspirante candidato, accede al social media; la bacheca del soggetto in questione permette al potenziale datore di lavoro di avere un quadro completo della persona; quest’ultimo giusto o sbagliato che sia, inciderà sicuramente sulla reputazione del futuro lavoratore, facendogli acquisire maggiore o minore prestigio ai fini dell’assunzione.

Quando si pubblica in rete foto di persone, a meno che ciò non avvenga in una pubblica via o ci si trovi di fronte a personaggi notori che si trovino in un luogo pubblico o in una circostanza accessibile a chiunque, occorre sempre ottenere il consenso del diretto interessato; questo poiché l’immagine del soggetto appartiene ai cosiddetti “dati personali” e come tali vanno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 ( Codice sulla Protezione dei Dati Personali).  Dal punto di vista giuridico la mancata richiesta del consenso espone il titolare del trattamento dei dati, colui che pubblica la foto nel caso di specie, ad essere passibile di un risarcimento danni in favore della vittima per lesione dei diritti della personalità quali ad esempio: il diritto all’indentità personale, cioè la facoltà di non vedere travisata la propria immagine sociale, il diritto all’onore ed alla reputazione, cioè il diritto ad essere considerati per quello che si è realmente a seconda del contesto nel quale ci si relaziona e si opera professionalmente ed altri insiti nell’articolo 2 della nostra Carta Fondamentale.

La tecnologia ed Internet non nascondono solo insidie per l’utente, ma anche vantaggi.

Si pensi ad esempio a tutte le attività che le App dello Smartphone  permettono di svolgere: abbattere le barriere della distanza permettendo di comunicare con persone lontane, dal punto di vista medico avere un controllo costante di certi valori del sangue quale può essere ad esempio la glicemia, in tema di e- commerce consente di eseguire acquisti a qualsiasi ora della giornata e di riceverli comodamente nel posto dove più preferiamo, nell’ambito turistico, grazie al sistema keyless è possibile affittare un immobile senza dover fornire chiavi, in quanto l’affittuario può entrare in casa digitando un codice che gli viene recapitato sul proprio telefonino. Tale “serratura elettronica”, valida solo per il periodo di tempo concordato, permette di garantire maggiore sicurezza.

Volendo tracciare un punto di sintesi di quanto scritto in precedenza, la tecnologia in generale ed internet in particolare costituiscono mezzi senza i quali l’uomo di oggi, si potrebbe quasi azzardarsi a dire, non riesce a vivere e sono anche fondamentali nella società della quale l’essere umano è inserito. Pensiamo ad esempio alla possibilità di organizzare il proprio tempo libero senza ricorrere ad intermediari quali l’agenzia viaggi.

Internet però, per così dire, un mezzo ambiguo, siccome da un lato avvantaggia moltissimo dall’altro, rende debole o meglio maggiormente vulnerabile il fruitore del servizio rispetto al mondo offline. Per meglio esplicitare il concetto in precedenza scritto, si può enucleare il seguente esempio: le notizie che noi inseriamo in rete grazie al provider circolano alla velocità della luce, sono fruibili da chiunque e travalicano ogni confine territoriale; da quanto appena detto, si può affermare che l’utente perde il controllo della notizia che ha inserito. L’utente perde il controllo, non la rete nella quale la notizia permane all’infinito, può essere rimaneggiata e modificata anche non dall’ex titolare. Inoltre il motore di ricerca indicizza i dati ma non li contestualizza, cioè non li pone in relazione, sempre in riferimento alla notizia, con un avvenimento precedente o successiva ad essa riguardante. Caso tipico: online viene, correttamente, riportato, secondo la cronaca, che un soggetto è stato indagato, ma poi non si menziona l’assoluzione che avviene in un momento successivo. Questo non solo nuoce all’utenza generale che legge una notizia che, dal punto di vista giuridico, non è più vera poiché necessita di aggiornamento; ma a maggior ragione lede il soggetto protagonista della notizia, poiché ha diritto a che la notizia non più attuale e vera, non venga più ripubblicata nel mondo del cartaceo, che venga invece aggiornata, contestualizzata oppure eliminata nel mondo del web, facendo valere il così detto diritto all’oblio.  Tale diritto non è azionabile in maniera assoluta, vi è la necessità di compiere un bilanciamento tra la facoltà in questione e l’interesse della collettività a che la notizia rimanga tale poiché da quest’ultima, trae un interesse pubblico maggiore a quello del soggetto che si ritiene diffamato.

Non va dimenticato un importante strumento che il fruitore della rete, anche inconsapevolmente, si trova ad avere in mano: la segnalazione nei confronti dei contenuti ritenuti per una qualche ragione lesivi della propria reputazione. Quest’ultima può essere effettuata mediante segnalazione alla piattaforma che “ospita” il contenuto, alla Polizia Postale oppure al Garante Privacy, queste misure non solo sono alternative ma possono essere anche cumulative tra loro.  Chiaramente la piattaforma o motore di ricerca ha sempre la facoltà di rimuovere un contenuto che ritiene in contrasto con la propria Policy, o se viene a conoscenza di un illecito eseguito mediante di esso, deve dare avviso all’autorità competente. Per contro, però, si deve affermare che la piattaforma digitale non può compiere controlli su ogni dato che viene immesso in rete, sia per questioni di impossibilità vista la mole di informazioni caricate sul web, sia perchè così facendo si rischierebbe di incorre in censura.

Quando si entra nel mondo online occorrerebbe compiere un bilanciamento tra l’articolo 21 cioè la libertà di espressione e tutti gli altri diritti della personalità sopra menzionati.

Concludendo si può affermare che occorre istruire e sensibilizzare l’utenza del web affiche prenda coscienza non solo dei pregi che Internet offre loro ma anche le insidie che in esso si nascondono.  Internet a mio avviso, è un’ottima invenzione ma occorre utilizzarla con consapevolezza altrimenti si rischia di rimanere “vittima” di quel processo che , al contrario, dovrebbe emancipare!

*Elisa Bortolazzi, sanfelicana, è laureanda in Giurisprudenza

 

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