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Discarica di Finale Emilia, l’Osservatorio dei cittadini: “Ecco perchè non deve riaprire”

da | Gen 11, 2018 | Finale Emilia | 0 commenti

Nei giorni scorsi l’Osservatorio civico “Pra tocca a noi ” ha presentato in sede di Conferenza dei Servizi, varie osservazioni critiche al progetto di ampliamento della discarica di Finale Emilia di cui si sta discutendo in questi giorni.

“Queste osservazioni critiche  – spiegano dall’Osservatorio – mettono in evidenza l’insostenibilità di questo progetto gravemente impattante per tutto il territorio”

Qui di seguito pubblichiamo il testo integrale del documento presentato.

 

Osservazioni critiche al progetto di ampliamento della Discarica di Finale Emilia relativo ad un volume di complessivi 1.860.000 metri cubi (330.000 metri cubi destinati alla riallocazione della discarica esaurita e 1.530.000 metri cubi relativi a nuove volumetrie di conferimento).

 

1) Incompatibilità di ubicazione per la criticità idraulica e idrogeologica.

La localizzazione e la progettazione di un impianto di discarica è subordinato alla verifica della compatibilità dell’opera con il sistema vincolistico previsto dal D.Lgs 36/03.

L’area in cui ricade la discarica è stata interessata da vari eventi alluvionali tra cui l’ultimo di una notevole gravità risale al 1982. Fu un evento nel quale, in seguito alla rottura degli argini del fiume Panaro, le acque esondate rimasero per molti giorni localizzate proprio nella medesima area dove si situa la discarica. A questo proposito il punto 2.1 dell’allegato al D.Lgs 36/03 specifica che ” gli impianti non vanno ubicati di norma : in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l’Autorità di bacino laddove costituita.”

Si fa notare che la datazione dell’ultimo evento alluvionale (anno1982) non è compatibile con i requisiti previsti dal D.Lgs. 36/03 e quindi si configura una palese illegittimità di questo provvedimento autorizzativo.

Le aree dove si situa la discarica in oggetto sono classificate in parte come “Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro” ed in parte come “Aree depresse ad elevata criticità idraulica/aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica”, inoltre nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2009 il sito della discarica ricade nella Tav: 3.4.3 “Carta del rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”. Nello stesso PTCP si evince poi che una parte cospicua del comparto impiantistico in oggetto ricade in “Zona di tutela ordinaria dei corsi d’acqua “. Anche il Piano Regolatore del Comune di Finale Emilia classifica l’area in cui si situa la discarica come: “Zona E 6 : agricola valliva ad elevata criticità idraulica”. Per tutte queste ragioni si configura un iter di autorizzazione che è contrario alle norme vigenti.

 

2) Incompatibilità sismica.

Il punto 2.1 dell’allegato 1 al D.Lgs 36/03 specifica che: “Gli impianti non vanno ubicati di norma in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di prima categoria così come classificate dalla Legge 2 Febbraio 1974, n.64 e provvedimenti attuativi; collocazione in aree a rischio sismico di seconda categoria così come classificate dalla Legge 2 Febbraio 1974 n.64 e provvedimenti attuativi per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi.”

Che l’area interessata dalla discarica ricada su faglia sismica attiva, è ampiamente dimostrato dalle rilevazioni effettuate da INGV, la quale ha analizzato la sequenza sismica che dal 2012 ha interessato l’area. Questa sequenza è stata caratterizzata da due scosse principali (il 20 e 29 maggio 2012 rispettivamente di magnitudo Richter 5.9 e 5.8) di cui la prima ha avuto l’epicentro proprio nel Comune di Finale Emilia nella zona interessata dall’impianto di discarica . Si sono poi succeduti altri 5 eventi sismici di magnitudo superiore a 5 della scala Richter oltre a centinaia di eventi minori.

Varie cartografie evidenziano che anomalie di drenaggio, sistemi di faglie, sorgenti sismogenetiche individuali (ISS) e sorgenti sismogenetiche composite (CSS) ricadono proprio nell’area della discarica. È poi acclarato in modo chiaro ed inequivocabile come l’epicentro del primo e più grave evento sismico (20 maggio 2012) coincide esattamente con la zona in cui si situa la discarica.

L’allegato B della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, sotto l’aspetto sismico, definisce le discariche “Strutture con attività pericolose per l’ambiente” nella categoria di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La stessa normativa prevede per tali opere l’avvio di un procedimento di autorizzazione sismica indipendentemente dalla classificazione sismica dell’area di ricadenza. La Regione Emilia Romagna stessa ha anticipato, attraverso l’Ordinanza n.35 del 20 marzo 2013 ” Modalità di applicazione dell’art.3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012″, una diversa riconsiderazione sismica includendo l’area interessata alla discarica, tra quelle per cui si prevede l’esclusione di “Industrie con attività pericolose per l’ambiente”, categoria in cui le discariche rientrano. I criteri richiamati in questo dispositivo normativo fanno riferimento in particolare all’accelerazione spettrale elastica.

L’Ordinanza include la cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70% dell’accelerazione spettrale elastica e riporta tre limiti di zona di possibile esclusione per costruzioni di classi d’uso 1,2,3. Come si evince dalla cartografia, l’area di pertinenza della discarica ricade in zona vietata per questa tipologia di insediamento. In effetti la discarica è situata all’interno della zona definita A (Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso 3) dove è prevista l’esclusione di insediamenti definiti “Industrie con attività pericolose per l’ambiente”, categoria a cui appartengono le discariche.

Per queste ragioni, anche sotto il profilo sismico, la richiesta di ampliamento della discarica è incompatibile con le norme vigenti.

 

3) Incompatibilità ambientale e vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Nella relazione redatta da Feronia s.r.l. nell’Elaborato 11 definito “Sintesi degli impatti,mitigazioni e compensazioni ” nel capitolo 1.3 titolo “Salute e benessere dell’uomo”, viene affermato quanto segue : ” L’analisi del rischio per la salute umana è invece stata svolta in relazione a potenziali impatti non correlati con il progetto in esame, bensì con l’attuale stato qualitativo della falda”. Questa affermazione appare molto grave in quanto Feronia non analizza gli impatti diretti provenienti dall’ ampliamento della discarica, ma si limita a fotografare lo stato attuale della falda, la quale risulta peraltro già compromessa come si evince anche da un altro passaggio della medesima relazione ed in particolare : “Nel corso dei periodici monitoraggi svolti dal gestore della discarica mediante i piezometri della rete di controllo, sono infatti emerse concentrazioni significative e talvolta superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui all’Allegato 5 al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.,per alcune sostanze ed in particolare per alcuni metalli pesanti, senza tuttavia che vi siano evidenze che tali concentrazioni siano da ricondurre alla discarica”.

Queste affermazioni di Feronia confermano lo stato di compromissione della falda di tutta l’area e alla luce di questa inequivocabile realtà, appare grave e contraddittorio sostenere, come fa Feronia, che non vi siano evidenze che tale contaminazione sia legata alla discarica. È inaccettabile una tale affermazione considerando che per anni nelle fasi di precedenti ampliamenti della discarica sono stati conferiti migliaia di metri cubi di rifiuti speciali contenenti metalli pesanti tra cui: Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, solo per citarne alcuni.

Questo atteggiamento autoassolutorio di Feronia denota la presenza di vizi di istruttoria e di motivazione che possono essere stigmatizzati e descritti da una emblematica sentenza della Corte di Cassazione di Roma (Civile Sentenza Sez.U Num.31240 Anno 2017. Data di pubblicazione 29/12/2017) relativa ai passaggi autorizzativi di un impianto termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi in provincia di Grosseto.

Con questa Sentenza la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società di energia, confermando punto per punto la Sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato le autorizzazioni rilasciate all’inceneritore della Provincia di Grosseto nel 2012.

Nelle ragioni della decisione la Sentenza afferma “…lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’ area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione…”. Nell’ambito di suddetta sentenza appare poi illuminante il seguente passaggio:

“a) in base agli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria … risultava un consistente livello di esposizione ad agenti inquinanti della popolazione coinvolta dall’impianto, livello che non è stato, di per sé valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’AIA, laddove sarebbe stata necessaria una specifica attività istruttoria in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività in questione;

  1. b) è mancato anche, al fine di garantire le primarie esigenze di tutela della salute, un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata, che non può certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili, ma che deve essere condotto su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti “.

Crediamo che questa sentenza richiami precisi passaggi autorizzativi che calzano perfettamente con l’iter in atto relativo all’ampliamento della discarica di Finale Emilia ed in particolare sul ruolo degli organismi pubblici competenti che sono gli unici ad essere autorizzati a valutare il rischio per la salute pubblica. Non solo ma questa Sentenza pone l’attenzione sull’importanza di un puntuale studio epidemiologico, studio che manca completamente nella documentazione presentata da Feronia. Nella relazione di Feronia non esiste nessun calcolo degli impatti provocati dall’ampliamento della discarica ed inoltre sono contenute delle valutazioni sotto stimate di elementi chiave come l’aumento dei passaggi dei mezzi pesanti. Negli anni di massima attività dell’ampliamento (anni 2020 e 2022)sono previsti ben 116 transiti giornalieri di mezzi pesanti (58 mezzi pesanti /giorno da considerare per due passaggi in andata e ritorno) che comporta un aumento dell’incidenza sull’attuale traffico veicolare pesante intorno al 30%. Feronia invece nello stimare la variazione della pressione del traffico veicolare pesante, si attiene allo “stato ante operam” ed emerge cosi un dato fortemente sottostimato. Appare poi fuori luogo cercare di edulcorare la forte pressione in aumento del traffico veicolare pesante, affermando come fa Feronia, che la prevista realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana allevierebbe la portata del traffico veicolare pesante. Come si fa ad inserire in una relazione tecnica previsionale (Elaborato 9 della relazione di Feronia ), che si deve basare necessariamente su dati ed elementi reali, una infrastruttura che non solo non è  realizzata, ma nemmeno accantierata?

Anche questo appare un elemento molto grave.

A dimostrazione dell’oggettivo rischio per la salute pubblica anche Feronia nell’Elaborato 11 della sua relazione ammette testualmente:

“I risultati della quantificazione del Rischio per la Salute Umana di secondo livello, evidenziano valori del rischio cancerogeno e del pericolo tossico che risulterebbero superiori ai valori di soglia, per quanto applicabili in corrispondenza dei punti di esposizione (POE) localizzati esternamente, internamente ed al confine del sito oggetto di studio”.

Tale affermazione appare sufficiente per chiudere ogni possibilità di proseguire con l’iter autorizzativo relativo all’ampliamento della discarica.

A questo proposito si richiama gli organismi competenti a valutare la gravità di pericolo per la salute pubblica presente in tutto il territorio di Finale Emilia.

Per le ragioni sopra riportate chiediamo che venga rigettato e chiuso definitivamente il progetto di ampliamento della discarica di Finale Emilia.

 

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