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Mirandola, il registro dei testamenti biologici raccoglie le dichiarazioni Dat

da | Feb 13, 2018 | Mirandola | 0 commenti

Dal 31 gennaio scorso è entrata in vigore la legge numero 219 del 22 dicembre 2017 con le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dat)”. La normativa parte dal principio secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona.

La finalità della nuova normativa è quella di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e prescrive che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il nucleo centrale della normativa è racchiuso nell’articolo 4, secondo cui “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Dat (disposizioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica, altresì, una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Il comma sei dell’articolo quattro prevede un ruolo anche per i Comuni, laddove sancisce: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma sette”.

Il Comune di Mirandola ha già istituito, con delibera del Consiglio comunale numero198 del 22 dicembre 2015, il “Registro dei testamenti biologici”, in cui possono essere già registrati anche coloro che, residenti nel Comune di Mirandola, presenteranno le Dat. L’attuale regolamento comunale prevede che le dichiarazioni siano presentate in busta chiusa e sigillata. La richiesta di inserimento nel registro e il deposito della busta, può essere effettuata all’Ufficio di stato civile presso la sede comunale, tramite semplice istanza, in cui dovrà essere indicato il nome di un “fiduciario”, ovvero della persona che avrà l’esclusivo compito di dare fedele rappresentazione della volontà di esecuzione del dichiarante. Il contenuto della dichiarazione e il nome del fiduciario potrà essere modificato in ogni momento da parte del dichiarante. Il ritiro della busta al fine di adempiere alle volontà del dichiarante potrà essere effettuata esclusivamente da parte della persona indicata quale fiduciario. Tale procedura potrà subire delle modifiche, qualora venissero emanate dagli organi competenti delle modalità operative diverse. Il regolamento comunale e tutta la modulistica necessaria, è consultabile sul sito del Comune di Mirandola (www.comune.mirandola.mo.it). Al Comune invece non ci si potrà rivolgere per la redazione dell’atto pubblico, il cui soggetto competente è il notaio (articolo 2699 del c.c.), che è anche l’unico soggetto autorizzato alla redazione di tali atti e alla loro autenticazione (articolo 2703 del c.c.).

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