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Comparto ex Kermar, arriva la diffida da Bio Bimat

da | Gen 15, 2020 | In Primo Piano, Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Concordia, Medolla, Cavezzo, Camposanto, San Possidonio, San Prospero, Bomporto, Bastiglia, Ravarino, Nonantola, Novi, Soliera, In primo piano, Carpi, In primo piano | 0 commenti

CONCORDIA – Bio Bimat ha diffidato il Comune di Concordia e Aimag riguardo il Comparto ex Kermar. Il tema è questo: in caso di diniego alla realizzazione dell’impianto, con improbabili e opinabili motivazioni relative alla qualità del bosco spontaneo “da tutelare”, ulteriore conseguenza negativa per il Comune di Concordia, con potenziale danno economico, potrebbe essere l’inevitabile richiesta di danni relativamente all’utilizzo dei sottoservizi. Ha reso quindi chiara la sua posizione tramite il testo di diffida che riportiamo per completezza di seguito:

Bio Bimat ha acquistato il comparto in oggetto, sull’ovvio presupposto di poterlo trasformare per finalità edificatorie. Le relative aree risultano tutte ricomprese in un piano particolareggiato, con destinazione produttivo-industriale, solo parzialmente attuato. L’inattuazione riguarda proprio la porzione del comparto Ex Kermar, che, sebbene sia interessato dalla presenza dei sottoservizi già realizzati nell’ambito del piano particolareggiato, non è stato poi lottizzato con l’individuazione delle aree in cessione e, di conseguenze, delle superfici fondiarie. La scadenza del piano particolareggiato è sopravvenuta poi alla definizione del procedimento di collaudo e presa in carico dei predetti sottoservizi, che vengono di fatto gestiti da AIMAG SpA, la quale però è priva di titoli che la legittimino a detenerli ed utilizzarli.
Si tratta di una situazione notoria, a cui il Comune di Concordia riteneva evidentemente di potervi ovviare, prevedendo, nell’ambito del vigente strumento urbanistico comunale, che l’ultimazione degli interventi del comparto e le relative cessioni potessero avvenire sulla scorta di un piano attuativo (PUA), nel cui contesto si sarebbero assunti gli impegni ad ultimare le urbanizzazioni, che poi sarebbero state cedute, unitamente ai sottoservizi già realizzati nella proprietà della scrivente, ed agli altri standard urbanistico-edilizi.
Bio Bimat, intendendo realizzare, sulla superficie fondiarie residuali alle cessioni, un impianto per la produzione di biometano, si era determinata all’acquisto del comparto, dopo aver ottenuto rassicurazioni circa l’accettazione della relativa iniziativa e l’insussistenza di vincoli che potessero impedirla.
Tali assicurazioni sono state date e confermate, in più occasioni dagli amministratori locali, determinando l’acquisto da parte della Bio Bimat dell’area e nella presentazione di un’istanza di VIA e AIA, trattate nell’ambito del procedimento autorizzativo unico regionale ex articolo 27-bis del D.lgs.152/2006 (PAUR). Il rilascio del titolo autorizzativo avrebbe creato il presupposto per ultimare il processo lottizzatorio, realizzando le finalità del PUA. Durante il procedimento, la Bio Bimat ha infatti assunto l’impegno formale ad ultimare le urbanizzazioni e a cederle, unitamente ai sottoservizi già realizzati e presenti nella proprietà della scrivente, ed agli altri standard urbanistico-edilizi. A tal fine, durante il procedimento di PAUR, sono stati prodotti tutti i documenti progettuali necessari, ivi trasfondendo, par pari, gli atti di una proposta di pianificazione attuativa in precedenza avanzata, ma poi abbandonata, non essendo necessaria ai fini dell’insediamento di un impianto di gestione dei rifiuti.
La strumentale opposizione all’iniziativa della Bio Bimat, serbata per palesi e manifestate esigenze di propaganda elettorale, hanno indotto l’Amministrazione del Comune di Concordia a negare la propria precedente posizione in ordine alla realizzazione dell’impianto a biometano, sostenendo, da un lato, nell’ambito del procedimento di PAUR, che l’area sarebbe gravata da vincolo paesaggistico per la presenza di un bosco (circostanza invero assai opinabile) e, nel contempo, rendendo un insensato diniego paesaggistico, al fine di impedire l’espressione di un positivo giudizio di compatibilità ambientale, sul presupposto dell’esigenza di conservazione delle pretese essenze boschive e della conseguente indicazione di delocalizzare l’iniziativa.
Lasciando in disparte le questioni connesse con l’epilogo del procedimento di PAUR e le iniziative che la Bio Bimat ha in atto per contrastare i provvedimenti negativi che possano assumere gli enti, allo stato rileva, per quanto riguarda la situazione urbanistico edilizia dell’area e la sua sostanziale inedificabilità, peraltro anche per l’insediamento di impianti diversi da quello per la produzione di biometano.
Si tratta di una situazione sopravvenuta che, oltre ad alterare gli accordi a suo tempo assunti con la dante causa della Bio Bimat, paiono preludere, non solo allo stato, ma per sempre, l’attuazione del PUA ed il perseguimento della finalità dello strumento urbanistico generale.
Non attuandosi il PUA, non si può perfezionare, né adesso, né per il futuro, mediante il ricorso allo strumento della convenzione urbanistica, la cessione dei sottoservizi già realizzati e presenti nell’area della Bio Bimat. Per l’effetto, detti sottoservizi devono ritenersi allo stato abusivi o comunque ivi collocati e condotti senza titolo.
Alla luce di quanto osservato e sempre laddove non debba mutare la posizione degli enti in merito alla trasformabilità del comparto, previo assenso alla rimozione delle essenze arboree presenti sull’area in questione, con la presente, la Bio Bimat diffida il Comune di Concordia e, per quanto occorre, AIMAG SpA, che legge per conoscenza, a procedere immediatamente alla rimozione dei sottoservizi e quindi delle infrastrutture tutte che li costituiscono, presenti nell’area di proprietà della scrivente nel comparto Ex Kermar e mai presi in carico dagli enti, e ad avviare ed ultimare i procedimenti che la legge appresta per la regolarizzazione delle opere pubbliche realizzate senza titolo e senza preventiva o regolare definizione dei procedimenti ablativi, corrispondendo alla scrivente i dovuti risarcimenti ed indennizzi.
In ogni caso, la Bio Bimat richiede al Comune ed AIMAG SpA, che, con la presente vengono messi in mora, il corrispettivo per l’occupazione senza titolo delle aree di proprietà con i sottoservizi già realizzati, riservandosi di quantificare l’ammontare della relativa pretesa.
In caso di inerzie, la scrivente avvierà le necessarie iniziative giudiziarie a tutela dei propri diritti, avendo già dato mandato in tal senso ai propri legali.

BIOMETANO CONCORDIA

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