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Decreto alluvione pubblicato in Gazzetta ufficiale

da | Mag 13, 2014 | In Primo Piano, Alluvione | 0 commenti

E’ legge il provvedimento tanto atteso a Bastiglia e Bomporto, i Comuni più colpiti dall’alluvione di gennaio.  In Gazzetta ufficiale è stato infatti pubblicato il decreto legge 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche’ per assicurare l’operativita’ del Fondo per le emergenze nazionali”.

Nel decreto Vasco Errani è nominato, così come lo è stato per l’emergenza terremoto, Commissario per l’alluvione.

“Per la prima volta nella storia degli ultimi 35 anni – osserva il sindaco di Bomporto Alberto Borghi – lo Stato interviene con fondi propri su un alluvione anche nell’indennizzo dei beni mobili. Ringraziamo il presidente Errani, il Governo e tutti i tecnici che ci hanno lavorato. E’ un successo di tutti”

Ecco il testo del decreto legge 74 del 12 maggio 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per garantire  l'attuazione  degli  interventi
per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica  nei  territori  dei  comuni  interessati  dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, gia'
colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio  2012,  individuati
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,  n.  50,  nonche'  di
assicurare,  per  l'anno  2014,  l'operativita'  del  Fondo  per   le
emergenze nazionali di cui all'articolo 5,  comma  5-quinquies  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                                EMANA 

il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
  Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno  2012,
  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,
  n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali 

  1.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   dell'attivita'   di
ricostruzione avviata  a  seguito  del  sisma  del  maggio  2012,  il
Presidente della  regione  Emilia-Romagna,  Commissario  delegato  ai
sensi del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' autorizzato  ad
operare per l'attuazione degli interventi  per  il  ripristino  e  la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei  territori  dei  comuni  interessati  dagli  eventi   alluvionali
verificatisi  tra  il  17  ed  il  19   gennaio   2014,   individuati
dall'articolo  3  del  decreto-legge  del  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
nonche' dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio  dei  Ministri  del  9  maggio  2013   ed   in   attuazione
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  del
27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli gia' colpiti dal  sisma
del 20 e 29 maggio  2012,  ed  a  garantire  il  coordinamento  delle
attivita' e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. 
  2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto e per  l'intera  durata  dello  stato  di
emergenza, il Commissario provvede  operando  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  con
le deroghe alle  disposizioni  vigenti  stabilite  con  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012  ovvero  individuate  con  i
provvedimenti emanati in  attuazione  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50. 
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al  comma  1,
puo' avvalersi  dei  sindaci  dei  Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,  del
Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena,  nonche'
dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna,  adottando  idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. 
  4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con
il presente decreto ai sindaci dei Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  al
Presidente della provincia di Modena, nel cui  rispettivo  territorio
sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente  normativa.
Nell'atto di delega,  nei  limiti  dei  poteri  a  lui  delegati,  il
Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui,
ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e  gli  eventuali
limiti al potere di deroga. 
  5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato
per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli  eventi  alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19  gennaio  2014,  che  hanno  entrambi
interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del
rapido  susseguirsi   degli   eventi   calamitosi,   puo'   destinare
complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e  2015,  per
contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli  eventi
di cui al  comma  1,  per  i  piu'  urgenti  interventi  connessi  al
programma di messa in sicurezza idraulica dei territori  connessi  ai
fiumi che hanno generato gli  eventi  alluvionali,  nonche'  per  gli
interventi di cui ai commi 7  e  8,  a  valere  sulle  risorse  della
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo   2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso  Presidente
della regione  Emilia-Romagna.  Le  predette  risorse  devono  essere
utilizzate con separata  evidenza  contabile.  Per  la  realizzazione
degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori  possono
applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a  quanto  previsto  ai
commi 2, 3 e 7 del predetto articolo  in  materia  di  localizzazione
degli   interventi,   di   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi  stessi,
nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in  materia
di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree. 
  6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con
il Commissario  delegato  all'emergenza  idrogeologica,  nominato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n.  26,  e  con  gli  altri  soggetti  istituzionalmente  competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste  per  lo
scopo a legislazione vigente disponibili  nell'apposita  contabilita'
speciale intestata  al  Commissario  per  l'emergenza  idrogeologica,
ovvero che  devono  essere  immediatamente  trasferite  nella  stessa
contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. 
  7. Con provvedimenti del Presidente della  Regione  Emilia-Romagna,
Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono
stabiliti  sulla  base   dei   danni   effettivamente   verificatisi,
priorita', modalita' e percentuali  entro  le  quali  possono  essere
concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni
di  vita  e  di  lavoro  dei  privati  cittadini  e  per  la  ripresa
dell'operativita'  delle  attivita'  economiche,  nel  limite   delle
risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine  sono  stabiliti  i
requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita' di asseverazione  dei
danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni  di
importo  inferiore  alla  soglia  determinata  dal   Commissario   ed
estendendole,   ai   fini   dell'armonizzazione   dei   comportamenti
amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al  sisma  del
20 e 29  maggio  2012.  I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali  risarcimenti  assicurativi.  Il  Commissario   garantisce,
altresi', adeguata assistenza alla  popolazione  colpita  dall'evento
alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma  sistemazione  nel
limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari,
la cui abitazione principale in conseguenza  dell'evento  alluvionale
e' stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata  accertata
l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali. 
  8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la  concessione  di
contributi per il  ripristino  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico, beni culturali, strutture pubbliche  adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose, edifici  di  interesse  storico-artistico,  che
abbiano subito  danni  dagli  eventi  alluvionali  nel  limite  delle
risorse di cui al comma 5. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a
complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni  di
euro    per    il    2014    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro  per
il   2015   a   valere    sulle    risorse    disponibili    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma  13,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  versate  e  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo   2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

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