Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si tiene il Referendum Costituzionale in materia di di giustizia.

Le operazioni di votazione inizieranno domenica 22 marzo alle ore 7 e termineranno alle ore 23 e riprenderanno lunedì 23 marzo alle ore 7 e termineranno alle ore 15.

Si tratta di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: serve a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l’ordinamento giudiziario.

Dal momento che si tratta di un referendum confermativo e non abrogativo, non c’è quorum di partecipazione e il risultato della consultazione sarà valido qualunque sia l’affluenza

 

La scheda e il quesito

La scheda consegnata agli elettori è di colore verde. Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il fac-simile della scheda. All’interno il quesito è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.

Per votare basta una croce sul “sì” oppure sul “no”.

Ecco, in sintesi, quali norme sono al centro del quesito referendario.

Separazione delle carriere: l’attuale assetto costituzionale prevede la separazione dei magistrati in due tipologie, i giudici – che pronunciano le sentenze – e i pubblici ministeri – che conducono le indagini e rappresentano l’accusa. Con la riforma Cartabia (2022) è stata prevista la possibilità di cambiare carriera una sola volta, entro i primi 9 anni dall’entrata in servizio, passando da giudici a pubblici ministeri e viceversa. In caso di approvazione della riforma Nordio, non sarà più possibile cambiare funzione, neanche una volta: i magistrati dovranno decidere all’inizio della propria carriera se essere giudici o pubblici ministeri.

Due Consigli superiori della magistratura: oggi la Costituzione prevede un solo Csm, organo composto da 33 membri presieduto dal capo dello Stato. La sua funzione principale è quella di vigilare sul corretto operato di tutti i magistrati, siano essi giudici o pubblici ministeri. Il nuovo articolo 87, in caso di approvazione della riforma, prevede che il capo dello Stato vada a presiedere due distinti Csm, quello giudicante e quello requirente, due nuovi organi che sostituiranno l’attuale Csm unico. 

Il sorteggio per entrare nei due Csmcon la modifica dell’articolo 104, cambierebbe il sistema di selezione per entrare nei due Consigli, i cui componenti non verranno più eletti ma estratti a sorte. I nuovi Csm saranno composti per due terzi da togati e per un terzo da membri laici. I primi sorteggiati tra tutti i magistrati, i secondi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.

L’Alta Corte disciplinare: la riforma interviene anche sull’articolo 105 della Costituzione con la nascita di un’Alta Corte disciplinare, organo composto da 15 membri con il potere di sanzionare le toghe, in parte “laici” e in parte magistrati, che avrà la gestione dei provvedimenti disciplinari.

 

Scheda fac-simile Referendum: fonte Ministero dell’Interno.

 

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