Amministrative Finale Emilia
Referendum giustizia del 22 e 23 marzo, tutto quello che c’è da sapere
Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si tiene il Referendum Costituzionale in materia di di giustizia.
Le operazioni di votazione inizieranno domenica 22 marzo alle ore 7 e termineranno alle ore 23 e riprenderanno lunedì 23 marzo alle ore 7 e termineranno alle ore 15.
Si tratta di un referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione: serve a confermare o respingere una legge costituzionale approvata dal Parlamento che riguarda l’ordinamento giudiziario.
Dal momento che si tratta di un referendum confermativo e non abrogativo, non c’è quorum di partecipazione e il risultato della consultazione sarà valido qualunque sia l’affluenza
La scheda e il quesito
La scheda consegnata agli elettori è di colore verde. Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il fac-simile della scheda. All’interno il quesito è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.
Per votare basta una croce sul “sì” oppure sul “no”.
Ecco, in sintesi, quali norme sono al centro del quesito referendario.
Separazione delle carriere: l’attuale assetto costituzionale prevede la separazione dei magistrati in due tipologie, i giudici – che pronunciano le sentenze – e i pubblici ministeri – che conducono le indagini e rappresentano l’accusa. Con la riforma Cartabia (2022) è stata prevista la possibilità di cambiare carriera una sola volta, entro i primi 9 anni dall’entrata in servizio, passando da giudici a pubblici ministeri e viceversa. In caso di approvazione della riforma Nordio, non sarà più possibile cambiare funzione, neanche una volta: i magistrati dovranno decidere all’inizio della propria carriera se essere giudici o pubblici ministeri.
Due Consigli superiori della magistratura: oggi la Costituzione prevede un solo Csm, organo composto da 33 membri presieduto dal capo dello Stato. La sua funzione principale è quella di vigilare sul corretto operato di tutti i magistrati, siano essi giudici o pubblici ministeri. Il nuovo articolo 87, in caso di approvazione della riforma, prevede che il capo dello Stato vada a presiedere due distinti Csm, quello giudicante e quello requirente, due nuovi organi che sostituiranno l’attuale Csm unico.
Il sorteggio per entrare nei due Csm: con la modifica dell’articolo 104, cambierebbe il sistema di selezione per entrare nei due Consigli, i cui componenti non verranno più eletti ma estratti a sorte. I nuovi Csm saranno composti per due terzi da togati e per un terzo da membri laici. I primi sorteggiati tra tutti i magistrati, i secondi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.
L’Alta Corte disciplinare: la riforma interviene anche sull’articolo 105 della Costituzione con la nascita di un’Alta Corte disciplinare, organo composto da 15 membri con il potere di sanzionare le toghe, in parte “laici” e in parte magistrati, che avrà la gestione dei provvedimenti disciplinari.
Scheda fac-simile Referendum: fonte Ministero dell’Interno.
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