Plusvalenze da cessione di immobili: cosa cambia a seguito delle modifiche introdotte dalle norme varate a fine anno? Sono previste nuove fattispecie reddituali che possono originarsi dalla cessione di immobili

1) Terreni agricoli

Le cessioni di terreni agricoli non hanno subìto modifiche. Rimangono imponibili solo se l’area non è pervenuta per successione e se, tra l’acquisto e la vendita, sono trascorsi meno di cinque anni. La legge di Bilancio 2024 rende invece imponibile la cessione di diritti reali di godimento (diritti d’uso, usufrutto, abitazione e superficie) su tali terreni. L’imponibile sarà determinato come differenza tra i corrispettivi percepiti e “le spese specificamente inerenti” alla produzione di tale reddito.

2) Terreni edificabili e lottizzati

Non vi sono modifiche per la determinazione del reddito in caso di cessione di terreni edificabili e lottizzati. La plusvalenza da cessione è sempre imponibile anche se l’area è pervenuta per successione e a prescindere dal numero di anni trascorsi dall’acquisto.

3) Fabbricati

Il cambiamento più significativo riguarda le plusvalenze da cessione di fabbricati, e più precisamente quelli che hanno beneficiato del Superbonus. In precedenza, si poteva generare una plusvalenza imponibile solo cedendo un fabbricato prima che fossero trascorsi cinque anni dall’acquisto (esclusi gli immobili adibiti per il maggior tempo di possesso ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari, nonché quelli ricevuti per successione). Dal 2024 diventano imponibili (fino a 10 anni dalla fine lavori e con una determinazione della plusvalenza piuttosto svantaggiosa) le cessioni di fabbricati effettuate da chi ha ceduto (o cederà) il credito da Superbonus o ha beneficiato dello sconto in fattura. Restano comunque esclusi dall’ambito reddituale le cessioni di fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti in prevalenza ad abitazione principale.