Tettoie auto, il Comune di San Felice: “Dal 2021 possibile realizzarle anche nei condomini”
SAN FELICE SUL PANARO - In seguito alla segnalazione di un cittadino sanfeliciano, che lamentava la mancata possibilità di realizzare nel giardino del proprio condominio tettorie protettive per le auto per riparare i veicoli dagli agenti atmosferici a causa del regolamento comunale, il Comune di San Felice interviene rispondendo che dal 2021, per opera proprio dell'attuale Amministrazione comunale, il regolamento è stato modificato e che, ad oggi, le tettoie protettive possono essere installate anche nei condomini senza nemmeno dover presentare una pratica in Comune. Di seguito, la nota integrale del Comune di San Felice:
"L’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro, colmando un vuoto normativo da anni presente nel regolamento comunale, ha introdotto dal 2021 una norma che consente, non solo ai proprietari di abitazioni singole (villette a schiera comprese), ma anche a chi abita in un condominio e dispone di un’area di parcheggio di proprietà esclusiva, di realizzare semplici strutture per proteggere il proprio “posto auto esterno esclusivo”. La realizzazione di queste tettoie protettive - spiega l'Amministrazione comunale di San Felice - non richiede nemmeno la presentazione di una pratica in Comune in quanto rientra tra le opere in “attività edilizia libera”. Va ricordato che prima del 2021 non era possibile a San Felice realizzare questi manufatti.
La “regola” di cui parliamo (che riportiamo nella sua stesura integrale) - prosegue il Comune di San Felice - prevede, appunto, la possibilità di realizzare: “elementi di copertura di posti auto e motocicli eventualmente ancorati al suolo e rimovibili per smontaggio e non per demolizione, costituiti da struttura leggera, in legno o metallo; tali manufatti devono rispettare le prescrizioni del Codice Civile relativamente alle distanze da osservarsi dalle proprietà limitrofe ed avere le seguenti caratteristiche: h max esterna = 2,40 m; dimensioni in pianta non superiori a 25 mq. La struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alle qualità dei manufatti, quali titolo esemplificativo e non esaustivo: arelle, piante rampicanti, teli, grigliati e simili; per ogni unità edilizia dotata di giardino privato è ammessa l’installazione di un solo manufatto”. Come è chiaramente indicato dalla norma, ovvero “per ogni unità edilizia dotata di giardino privato” - conclude il Comune - questi elementi a protezione dei posti auto possono essere installati anche nei condomini qualora l’area sia di esclusiva proprietà del singolo condomino".LEGGI ANCHE:
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