Negozi chiusi alla domenica, tolta palestra e musica a scuola, mascherina sempre addosso: ecco la nuova ordinanza di Bonacchini
In vigore in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre al prossimo 3 dicembre.
Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha appena firmato una nuova ordinanza che introduce una serie di normativa specifiche per la sola Emilia-Romagna, in vigore a partire da sabato. Tra le novità principali: mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l'aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato.
Mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l’aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole le sole eccezioni previste, e rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore). Sempre, invece, nei negozi e in qualsia esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni. Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull’applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).
E ancora: la consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti “regolarmente collocati” (va ricordato che dalle 18 alle 5 di mattina l’attività è sospesa in base all’attuale DPCM del Governo).
La vendita con consegna a domicilio è invece sempre consentita e viene “fortemente raccomandata”.
L’attività sportiva e motoria dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche, e comunque non si potrà fare nei centri storici delle città e nelle aree affollate, ad esempio le vie e le piazze centrali o i lungomare, rimanendo sempre distanziati. Spetterà naturalmente ai sindaci fissare ulteriori specifiche limitazioni.
Infine, nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. Misura prudenzialmente inserita in attesa di ulteriori indicazioni dal Comitato tecnico scientifico nazionale.
L’ordinanza prevede poi che al di là dell’attività di formazione già normata dal Dpcm, tutte le restanti dovranno essere svolte a distanza (esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia, ecc.).
Sono le misure previste nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre. Contiene provvedimenti ulteriormente restrittivi, che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base dell’ultimo DPCM del Governo e previsti per le aree in fascia gialla, che hanno l’obiettivo di frenare la diffusione del contagio, a tutela della salute pubblica e per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie regionali.
L’ordinanza viene presa in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, d’intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza. Per limitare ulteriormente situazioni a rischio, gli spostamenti e, soprattutto, gli assembramenti e la concentrazione di persone che si sono visti anche lo scorso fine settimana. L’ordinanza è stata condivisa anche coi prefetti, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti, e conseguenti sanzioni, insieme alle amministrazioni locali.
“Abbiamo davanti un obiettivo che deve essere di tutti: frenare il contagio e invertire la curva della pandemia- afferma il presidente Bonaccini-. E’ la priorità. E possiamo centrarlo rispettando le regole, con senso di responsabilità e senza panico. Servono unità e condivisione, recuperando lo spirito comune che aveva caratterizzato la prima fase dell’emergenza sanitaria, per tutelare la salute delle persone, garantire la possibilità per le strutture sanitarie di garantire servizi di assistenza e cura, non penalizzare in maniera indiscriminata il lavoro, le attività economiche e la scuola. Per questo, insieme ai presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga, due regioni vicine e in fascia gialla come la nostra, abbiamo concordato ordinanze regionali con misure ulteriormente restrittive, per evitare gli assembramenti, situazioni a rischio che non ci possiamo assolutamente permettere, per non favorire la diffusione del contagio. Ogni misura presa, a livello nazionale e regionale, è a tutela della collettività, non ci sono pagelle o colori punitivi o premiali- chiude Bonaccini-, ma solo lo sforzo del Paese di gestire la crisi ed uscirne definitivamente quando sarà disponibile il vaccino chiesto al Governo
Ecco di seguito, nel dettaglio, le misure previste.
📌 Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
📌 Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate
E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
📌 Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali
Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.
📌 Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
📌 Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.
📌 Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
📌 Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
📌 Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.
IL TESTO DELL'ORDINANZA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Presidente DECRETO Num. 216 del 12/11/2020 BOLOGNA Proposta: PPG/2020/227 del 12/11/2020 Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: ORLANDO ANDREA espresso in data 12/11/2020 Parere di regolarità amministrativa di Merito: ORLANDO ANDREA espresso in data 12/11/2020 Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO Responsabile del Andrea Orlando procedimento: Firmato digitalmente pagina 1 di 13 IL PRESIDENTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione; Visto l’articolo 168, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74; Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”; Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; Testo dell'atto pagina 2 di 13 Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020; Considerato quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; Richiamati i propri Decreti: - n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”; - n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie pagina 3 di 13 precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”; - n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID19”; - n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”; - n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”; - n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”; - n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”; - n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”; - n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema pagina 4 di 13 di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”; - n. 82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 84 del 21 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 87 del 23 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 94 del 30 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 95 del 1° giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”; - n.98 del 6 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”; - n. 113 del 17 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 120 del 25 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 137 del 3 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema pagina 5 di 13 di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 151 del 24 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”; - n. 156 del 4 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 159 del 12 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 160 del 14 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 161 del 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 166 del 7 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 175 del 18 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”; - n. 176 del 21 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla presenza del pubblico al Mondiale di Ciclismo su Strada 2020”; - n. 178 del 24 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”; - n. 181 del 25 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema pagina 6 di 13 di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”; - n. 183 del 2 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”; - n. 184 del 7 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”; - n. 188 del 9 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi”; - n. 193 del 14 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico a spettacoli e ad eventi sportivi”; - n. 195 del 17 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine agli orari degli esercizi di ristorazione”; - n. 202 del 23 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine allo svolgimento delle prove concorsuali”; - n. 205 del 26 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla scuola e alla formazione professionale”; - n. 208 del 30 ottobre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla provincia di Piacenza”; - n. 213 del 5 novembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Revoca della precedente ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020; Rilevato che l’attuale andamento dell’epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna richiede l’applicazione di pagina 7 di 13 ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio; Ritenuto, in accordo con i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 125/2020, di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione; Sentiti i Sindaci dei Comuni Capoluogo e i Presidenti di Provincia della Regione Emilia-Romagna; Acquisita l’intesa del Ministero della salute; Ritenuto necessario ridurre al minimo le possibilità di assembramento anche per l’accesso consentito agli esercizi di vendita; Considerato che ai fini della prevenzione della diffusione del contagio sono da trattare unitariamente le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali; Ritenuto che il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata vada significativamente ridotto, con contestuale adozione da parte dei Sindaci di specifici protocolli sanitari organizzativi; Ritenuto, al fine di contrastare le forme di assembramento a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, di limitare gli spostamenti delle persone nelle zone soggette ad affollamento; Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Dato atto dei pareri allegati; ORDINA Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure: a) Misure di carattere generale: a1. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei pagina 8 di 13 soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive; a2. È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate; a3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni; a4. E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.; a5. È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere (fiere di cui alla L.R. n. 12/1999 e di cui alla L.R. n. 12/2000) e di altri analoghi eventi come previsto dall’art. 1 comma 9 lett) n del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; a6. E’ altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla LR 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari; pagina 9 di 13 a7. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. a8. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali; a9. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente; a10. I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS; b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi: b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari; b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata; c)Disposizioni finali: c1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020; pagina 10 di 13 c2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33; c3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna. c4 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Stefano Bonaccini- Cani antidroga, l'addestramento di Matricola 25 con l’unità cinofila di Mirandola
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