Discarica di Finale Emilia, il Comune chiede l’eliminazione dal Piano Regionale Rifiuti
FINALE EMILIA - Sono 17 - si legge sul sito del Comune di Finale Emilia - le osservazioni che l'Amministrazione comunale ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, con la richiesta di eliminazione dal Piano Rifiuti 2022-2027 della discarica di Finale Emilia, contestando la competenza che ne ha determinato l’autorizzazione. Di seguito, le osservazioni presentate dal Comune:
"Il primo punto riguarda i profili di sicurezza idraulica dell’intervento di realizzazione della discarica di Finale Emilia, che non risultano garantiti come evidenziato dalla storia pregressa del sito, interessato nel 1982 da un’alluvione. La conferenza dei servizi non ha però tenuto conto del dissenso espresso dal Comune nella seduta del 30 gennaio 2019, approvando il progetto sulla base delle posizioni prevalenti degli enti partecipanti, ma i provvedimenti di adozione dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte di Arpae e dell’approvazione della Valutazione di impatto ambientale da parte della Giunta regionale devono intendersi nulli per difetto assoluto di attribuzione. Il secondo punto si concentra sul fatto che risulta illegittima la competenza attribuita ad Arpae di adottare l’Autorizzazione integrata ambientale, parte integrante del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, perché lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva da parte dell’agenzia viola il dettato costituzionale. La terza osservazione contesta il presupposto di “ottimizzazione e ampliamento” di una discarica esistente e in funzione, ritenendo che si tratti, invece, della realizzazione di una nuova discarica. Il sito da ampliare, infatti, era già esaurito e, anzi, aveva già accolto rifiuti ben oltre il limite previsto per cui non era da ritenersi “in gestione operativa”. L’intera procedura di VIA risulta pertanto compiuta sulla base di un falso supposto di diritto che non può non averne condizionato le conclusioni. La quarta e la quinta osservazione si basano sul fatto che non è stata fornita dai proponenti adeguata documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione sismica e ciò rende la prosecuzione del procedimento di VIA illegittima perché esso richiede l’acquisizione e la valutazione di tutti i possibili effetti ambientali del progetto, nessuno escluso. La legge regionale stabilisce che nel procedimento di VIA devono concentrarsi tutti i procedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell’impianto e non è nelle disponibilità delle amministrazioni coinvolte estrapolare alcuni segmenti autorizzativi avviandoli a una gestione separata. Per questo motivo l’amministrazione preposta non poteva rilasciare il provvedimento finale di approvazione della VIA che non comprendeva tutti gli atti autorizzativi del progetto, come prescrive la norma regionale, e avrebbe dovuto archiviare la pratica. Il sesto punto affrontato nelle osservazioni del Comune di Finale Emilia riguarda la classificazione di “bassa sismicità”, risalente al 2003, che non può considerarsi più attuale dopo il sisma del 2012. Le amministrazioni avrebbero dovuto acquisire dal proponente l’intervento i dati sugli effetti che il sisma del 2012 aveva provocato sulle strutture dell’impianto esistente all’epoca (Ferona 0 e Feronia 1). Non ci si è posti, invece, alcun interrogativo su eventuali cedimenti, fessurazioni, indebolimenti nelle strutture o cedimenti nello strato profondo impermeabile che sostiene la discarica. La settima osservazione torna sulle problematiche sismiche, rilevando una violazione delle norme-principio statali in materia di autorizzazione sismica. L’osservazione numero 8 solleva le problematiche del rischio idraulico, evidenziando alcune contraddizioni nel loro esame all’interno della procedura di valutazione ambientale. Viene infatti illegittimamente rinviato a una fase esterna alla VIA l’espletamento di pratiche istruttorie ancora inevase, relative alla sicurezza idraulica dell’impianto. Il punto numero 9 si sofferma ancora sugli aspetti idraulici sottolineando la mancata presa in considerazione dei dati offerti dal Progetto Resilience, predisposto dal Comune, sebbene esso riportasse la raffigurazione del grande lago alluvionale formatosi nel 1982 in corrispondenza dell’area della discarica, a seguito della rottura arginale del Panaro. L’Autorità di Bacino, addirittura, definisce l’impianto sicuro perché dotato di argini di altezza 3 metri, non avvedendosi che la scala di profondità idrica indicata nel Progetto Resilience per il lago alluvionale formatosi nel 1982 in corrispondenza della discarica indicava che le acque avevano raggiunto altezze di oltre tre metri. La VIA risulta, quindi, affetta da una macroscopica carenza istruttoria e motivazionale. Gli enti preposti hanno male interpretato le risultanze del Progetto Resilience del Comune e non hanno svolto alcun approfondimento in concreto né sull’evento alluvionale del 1982 né sulla sua probabilità di ritorno. Manca inoltre qualsiasi motivazione sul perché la piena del 1982 non dovrebbe considerarsi pericolosa. Il vizio appare poi semplicemente grave se si considera che ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2003 le discariche non devono essere ubicate “in aree esondabili, instabili e alluvionali” e che tale divieto può essere superato solo con un motivato provvedimento della Regione. Le osservazioni numero 10, 11 e 12 rilevano la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale della variante che avrebbe reso compatibile il progetto con lo strumento urbanistico vigente e sottolineano l’illegittimità delle modalità con cui si è superato il dissenso espresso dal Comune. L’osservazione numero 13 pone la questione della mancata valutazione da parte di Feronia di possibili alternative al progetto presentato, compresa la sua eventuale non realizzazione, indicando espressamente le ragioni della scelta effettuata tra le varie opzioni disponibili. Il 14° e 15° punto invece evidenziano il mancato possesso da parte del Comune del rogito di vendita dei terreni da parte della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento e del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. Si ritiene pertanto illegittima la decisione di autorizzare l’impianto senza autorizzazione paesaggistica e senza provvedimento di rimozione del vincolo “ad uso civico”. L’osservazione numero 16 prende in esame l’inserimento nel progetto dell’intervento sul sito Feronia 0 di proprietà comunale, senza che il proponente abbia mai ottenuto un titolo concessorio che lo abiliti alla trasformazione della discarica comunale nel senso progettato e autorizzato. L’ultima osservazione, infine, riguarda la vicinanza della discarica di Finale Emilia al centro urbano, ad alcuni plessi scolastici in particolare e al sito protetto Oasi delle Meleghine, una zona a protezione speciale che accoglie diverse specie rare di uccelli e che fa parte del progetto europeo Rete Natura 2000, nato nel 1993 per preservare e tutelare le specie e gli habitat con lo scopo di proteggerne la biodiversità a lungo termine".LEGGI ANCHE:
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